PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall’art. 2  D.Lgs.  504/1992  ed  espressamente  richiamati  dall’art.  13,  comma  2  D.L.  201/2011,  convertito  in  L.  214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale, ad eccezione di quelle  classificate  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9  e  relative  pertinenze,  per  le  quali  continuano  ad  applicarsi l’aliquota agevolata e la detrazione relative all’abitazione principale, nei limiti espressamente  definiti dal Comune. 
L’imposta municipale propria non si  applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze,  equiparate per legge all’abitazione principale:
a.  alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b.  ai fabbricati di civile abitazione destinati ad  alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c.  alla  casa  coniugale  ed  alle  relative  pertinenze,  come  definite  ai  fini  IMU,  assegnate  al  coniuge,  a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L’assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d’imposta in relazione a tali immobili,  a  prescindere  dagli  accordi  intervenuti  tra  i  coniugi,  che  hanno  efficacia  esclusivamente
obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
d.  ad  un  unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto,  e  non  concesso  in  locazione,  dal  personale  in  servizio  permanente  appartenente  alle Forze  armate  e  alle Forze  di  polizia  ad  ordinamento militare  e  da  quello  dipendente  delle Forze  di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo  quanto  previsto  dall’art.  28,  comma  1  D.Lgs.  19  maggio  2000  n.  139,  dal  personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

SOGGETTI PASSIVI
In base a quanto stabilito dall’art. 9, comma 1, D.Lgs. 23/2011, sono soggetti passivi dell’imposta:
-  il  proprietario  di  fabbricati,  di  aree  fabbricabili,  compresi  quelli  strumentali  o  alla  cui  produzione  o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
-  il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili a qualsiasi uso destinati;
-  il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
-  il  locatario  finanziario,  con  riferimento  agli  immobili,  anche  da  costruire  o  in  corso  di  costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo dell’imposta a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto
ESENZIONI
Sono  esenti  dal  versamento  dell’imposta  municipale  propria  gli  immobili  indicati  dall’art.  9,  comma  8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:
-  gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
-  i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9; 
-  i  fabbricati  con  destinazione  ad  usi  culturali  di  cui  all’art.  5bis  D.P.R.  29  settembre  1973  n.  601  e successive modificazioni;
-  i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
-  i fabbricati di proprietà della  Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
-  i  fabbricati  appartenenti  agli  Stati  esteri  ed  alle  organizzazioni  internazionali  per  i  quali  è  prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi es ecutivi in Italia;
-  gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917  (TUIR),  destinati  esclusivamente  allo  svolgimento  con  modalità  non  commerciali  di  attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche,  ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività  di  cui  all’art.  16,  lett.  a)  L.  20  maggio  1985  n.  222,  a  condizione  che  gli  stessi,  oltre  che
utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente non commerciale utilizzatore;
-  i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984, in base all’elenco riportato nella circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993 n. 9.
2.  Ai sensi dell’art. 91bis D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, dal 1° gennaio 2013, nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare  dovesse  presentare  un’utilizzazione  mista,  l’esenzione  troverà  applicazione  solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolga attività di natura non commerciale.
3.  Sono altresì esenti  dall’imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui  all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’I.S.T.A.T.
Abitazione principale
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano,come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
L’imposta  municipale  propria  sull’abitazione  principale  risulta  dovuta  esclusivamente  dai  possessori  di unità immobiliari classificate in Cat. A/1, A/8 ed A/9.
Estensione dell’esenzione prevista per le abitazioni principali
1.  In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa,sono equiparate all’abitazione principale, ai fini dell’esenzione dall’imposta prevista dall’art. 1 comma 707, num. 3) L. 147/2013:
a)  l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito  la  residenza  in  istituto  di  ricovero  o  sanitario  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a condizione che la stessa non risulti locata;
b)  l’unità immobiliare posseduta  a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia  da  cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;
c)  le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado  che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di € 500,00.
In  caso  di  più  unità  immobiliari  concesse  in  comodato  dal  medesimo  soggetto  passivo dell’imposta,  l’agevolazione  di  cui  al  primo  periodo  può  essere  applicata  ad  una  sola  unità immobiliare.  In tale ipotesi,  in caso  di mancata indicazione  da  parte  del  contribuente  dell’unità immobiliare  alla  quale  si  deve  applicare  l’agevolazione,  il  Comune  procede  all’applicazione d’ufficio  dell’esenzione  nei  confronti  dell’immobile  che  determina  il  maggior  importo  dovuto  da
parte del soggetto passivo, a condizione che la sussistenza dei requisiti per l’agevolazione sia stata  correttamente  dichiarata  o  comunicata  all’Ente  da  parte  dello  stesso  soggetto  passivo. L’esenzione dall’imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell’unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.
DICHIARAZIONE
I soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Fare click qui per scaricare un modello vuoto di dichiarazione

Obblighi dichiarativi per gli enti non commerciali
Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente per via telematica, entro il 30 giugno di ogni anno, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, (ad oggi non ancora approvato).Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l’anno precedente deve essere presentata la dichiarazione per l’anno successivo.
VERSAMENTO IMU
Il versamento dell’IMU dovrà essere effettuato utilizzando i Codici Tributo e il Codice Comune di seguito riportati, mediante F24
IMU - Imposta Municipale Propria
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MODALITÀ DI PAGAMENTO
Consultare la guida passo passo prima di effettuare il
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Gli enti pubblici effettuano il versamento mediante modello "F24EP"
Codici tributo da inserire nel modello F24:
CODICE ENTE COMUNE A343
CODICI TRIBUTO:
• 3912 “IMU abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A/9
• 3916 “IMU aree edificabili”
• 3918 “IMU altri fabbricati
• 3925 “IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - quota Stato
• 3930 “IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - quota Comune

Il versamento dell’IMU si effettua in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre 2015
E’ data facoltà al contribuente di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

A partire dal 1^ giorno successivo alla scadenza della prima rata è possibile effettuare il ravvedimento operoso