Il  presupposto  impositivo  della  TASI  è  il  possesso  o  la  detenzione,  a  qualsiasi  titolo,  di  fabbricati,  ivi compresa  l'abitazione  principale,  e  di  aree  edificabili,  come  definiti  ai  sensi  dell'Imposta  municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
La  TASI  non  si  applica  ai  terreni  agricoli  ed  ai  fabbricati  strumentali  all’attività  agro-silvo-pastorale,  a fronte della loro esenzione anche dall’IMU  nel Comune di Aquara, in quanto interamente compreso nelle aree  montane  delimitate  ai  sensi  dell’art.  15  L.  27  dicembre  1977  n.  984  e  nell’elenco  dei  Comuni predisposto dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011.
Anche  ai  fini  TASI,  costituisce  presupposto  per  l’individuazione  dei  fabbricati  strumentali  all’attività agricola l’annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell’Ufficio del territorio.
Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità  di  quanto  dichiarato  dal  contribuente,  con  conseguente  recupero  d’imposta  per  tutti  gli  anni d’imposta ancora suscettibili di accertamento.
BASE IMPONIBILE
La base imponibile  della  TASI  è quella prevista per l’applicazione  dell’IMU, da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a Catasto,  nel reddito dominicale per i terreni e nel valore di mercato per le aree edificabili.
Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un Classamento o di una rendita non conforme all’effettiva consistenza dell’immobile,
ove  sussistano  i  presupposti  per  l’imponibilità,  il  proprietario  o  titolare  di  diritto  reale  sull’immobile  è comunque  tenuto  a  dichiarare  il valore imponibile  dell’immobile, in  attesa  dell’iscrizione  dello  stesso  a Catasto, ed a versare la relativa imposta.
Il  Comune verifica,  nei  termini  di legge, la  corrispondenza  del valore  dichiarato  dal  contribuente  con il valore  catastale  attribuito  all’immobile  in  relazione  all’effettiva  consistenza  e  destinazione  d’uso  dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l’imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.
Il Comune con la medesima deliberazione può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille.
Eventuali riduzioni o esenzioni, come stabilito dal comma 679 della Legge finanziaria per l’anno 2014, potranno essere stabilite dal Comune nel regolamento disciplinante la componente TASI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e determinate in sede di delibera dell'approvazione delle aliquote e delle tariffe.

-   IL COMUNE DI AQUARA HA STABILITO L'ALIQUOTA DEL 2,5 PER MILLE PER LE SOLE ABITAZIONI PRINCIPALI
-   PER GLI ALTRI FABBRICATI LA TASI NON E' DOVUTA
-   PER LA TASI NON SONO PREVISTE AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI
(Vedi Delibera di approvazione delle tariffe)

Quanto paga il proprietario e quanto l'inquilino?
Nel caso in cui l’unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare  del diritto  reale  sull’unità  immobiliare,  quest’ultimo  e  l’occupante  sono  titolari  di  un’autonoma  obbligazione tributaria. 
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario, ad esempio inquilino o comodatario, il proprietario e l’occupante sono tenuti a pagare la TASI nel seguente modo:
-   proprietario 90%
-   occupante (ad es. inquilino o comodatario) 10%
NOTA: per il 2014, essendo la TASI applicata solo sull'abitazione principale, il caso non ricorre.


NOTA:
Poichè le aliquote sono state deliberate entro il 10 settembre, la prima scadenza (acconto) è fissata al 16 ottobre 2014

La TASI  è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo.  In  caso  di  pluralità  di  possessori  o  di  detentori,  essi  sono  tenuti  in  solido  all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
La  misura  della  TASI  posta  a  carico  dell’occupante  è  definita  dall’organo  competente nell’ambito  della  deliberazione  di  approvazione  delle  aliquote  del  tributo.  La  restante  parte  è corrisposta  dal  titolare  del  diritto  reale  sull’unità  immobiliare.  All’unità  immobiliare  utilizzata  come abitazione  principale  da  un  soggetto  diverso  dal  titolare  del  diritto  reale  sull’unità  immobiliare  non  si applica l’eventuale detrazione accordata dal Comune alle abitazioni principali.
In caso di locazione finanziaria, la  TASI  è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a  sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la  TASI  è  dovuta  soltanto  dal  possessore  dei  locali  e  delle  aree  a  titolo  di  proprietà,  usufrutto,  uso, abitazione e superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della  TASI  dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei con fronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree inuso
esclusivo.
DICHIARAZIONE (Scarica Modello)
I soggetti passivi d’imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le  cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU.
La  dichiarazione,  redatta  su  modello messo  a  disposizione  dal  Comune,  ha  effetto  anche  per  gli  anni successivi  sempreché  non  si  verifichino  modificazioni  dei  dati  dichiarati  da  cui  consegua  un  diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità  immobiliari  a  destinazione  ordinaria  devono  essere  obbligatoriamente  indicati  i  dati  catastali,  il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente.
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
Ove  la  TASI  sia  dovuta  esclusivamente  dal  possessore,  il  contribuente  non  è  tenuto  a  presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l’Ufficio del territorio.
Le  dichiarazioni  presentate  ai  fini  dell’applicazione  dell’I.C.I.  e  dell’IMU, in  quanto  compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
Le denunce presentate ai fini dell’applicazione della TARSU, della  TARES  ovvero della  TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell’applicazione della quota d’imposta dovuta dall’occupante.
Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI  in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti  presso  l’Ufficio  del  territorio,  ovvero  ancora  che  usufruiscano  di  esclusioni,  agevolazioni e/o riduzioni d’imposta.
In  particolare,  devono  formare  oggetto  di  dichiarazione,  nei  termini  sopra  indicati,  tutte  le  variazioni intervenute  in  relazione  alle  unità  immobiliari  possedute  dai  contribuenti  che  siano  divenute  non  più imponibili ai fini dell’IMU, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l’unica eccezione dell’abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà
formare  oggetto  di  dichiarazione,  in  quanto  dato  acquisibile  direttamente  presso  l’Ufficio  anagrafe  del Comune.  La  mancata  presentazione  della  dichiarazione  nelle  ipotesi  richiamate  dal  presente  comma comporta  l’applicazione  della  sanzione  per  violazione  di  norma  regolamentare  disposta  dall’art.  7bis D.Lgs. 267/2000, nell’importo massimo previsto dalla stessa disposizione.
In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le  indicazioni utili ai fini dell’applicazione della  TASI e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall’anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.
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MODALITÀ DI PAGAMENTO
Mediante F24 che potete generare nella sezione CALCOLO ON LINE

Modello F24 semplificato (link)
Gli enti pubblici effettuano il versamento mediante modello "F24EP"
Codici tributo da inserire nel modello F24

CODICE ENTE COMUNE A343
CODICI TRIBUTO: 3958


Il versamento della TASI ha le stesse scadenze dell'IMU (due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre)
E’ data facoltà al contribuente di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

A patrire dal 1^ giorno successivo alla scadenza della prima rata è possibile effettuare il ravvedimento operoso