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Disposizioni Generali - WhistleBlowing
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Whistleblowing: legge sulla tutela del dipendente che segnala illeciti
La Legge - in vigore dal 29 dicembre 2017  contiene disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato
Le nuove norme modificano l’articolo 54 bis del Testo Unico del Pubblico Impiego stabilendo che il dipendente che
segnala al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione o
ancora all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in
ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni,
demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle
condizioni di lavoro.
Reintegrazione nel posto di lavoro. La nuova disciplina prevede che il dipendente sia reintegrato nel posto di lavoro
in caso di licenziamento e che siano nulli tutti gli atti discriminatori o ritorsivi. L’onere di provare che le misure
discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla
segnalazione sarà a carico dell’amministrazione.
Sanzioni per gli atti discriminatori. L’Anac, a cui l’interessato o i sindacati comunicano eventuali atti discriminatori,
applica all’ente (se responsabile) una sanzione pecuniaria amministrativa da 5.000 a 30.000 euro, fermi restando gli
altri profili di responsabilità. Inoltre, l’Anac applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro a carico del
responsabile che non effettua le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.
Segretezza dell’identità del denunciante. Non potrà, per nessun motivo, essere rivelata l’identità del dipendente
che segnala atti discriminatori e, nell’ambito del procedimento penale, la segnalazione sarà coperta nei modi e nei
termini di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale. La segnalazione e' sottratta all'accesso previsto dagli
articoli 22 e seguenti della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive modificazioni.
Blocco della tutela. Sempre secondo quanto previsto dall’articolo 1 della legge in esame, il dipendente che
denuncia atti discriminatori non avrà diritto alla tutela nel caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in
primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua
responsabilità civile per dolo o colpa grave.
Giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio. L'articolo 3 del provvedimento introduce, in relazione alle ipotesi
di segnalazione o denuncia effettuate nel settore pubblico o privato, come giusta causa di rivelazione del segreto
d'ufficio, professionale, scientifico e industriale, nonché di violazione dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore, il
perseguimento, da parte del dipendente che segnali illeciti, dell'interesse all'integrità delle amministrazioni alla
prevenzione e alla repressione delle malversazioni
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Per maggiori informazioni visitare il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'apposita sezione dedicata all'argomento
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