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Altri Contenuti - Accesso Civico
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Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, testo di riordino della disciplina  riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in
attuazione della Legge n. 190/2012 recante misure per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità sono stati riorganizzati e rafforzati gli obblighi di trasparenza ed informazione sui siti web della
pubbliche amministrazioni.
Il D. lgs. n. 33/2013 ha fornito, inoltre, un nuovo strumento ai cittadini costituito dall' “accesso civico”, che da
la possibilità agli stessi di chiedere ed ottenere entro 30 giorni, formulandone istanza al Responsabile della
Trasparenza, la pubblicazione on line degli atti che l’ente non ha reso disponibili sul web nella sezione
“Amministrazione trasparente”.
DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33(inG.U.n. 80 del 5 aprile 2013 - in vigore dal 20 aprile 2013) -Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Art. 5 -  Accesso civico
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati
comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non
deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione
di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e
lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento
ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa
vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-
bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei
termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come
modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo
43, comma 5.

ACCESSO CIVICO - FOIA ( Freedom of information Act)

Il Decreto “Madia” in materia di anticorruzione e trasparenza ha ottenuto il via libero definitivo dal CdM il
16.05.2016.
Il Decreto introduce il FOIA, ossia il diritto di accesso agli atti e ai documenti della P. A da parte dei cittadini.
Il Decreto FOIA prevede che ogni cittadino possa accedere gratuitamente ai dati in possesso della P. A e la
richiesta non può essere respinta senza una adeguata motivazione.
Il cittadino può fare richiesta all’ufficio che detiene i documenti oppure all’ufficio per le relazioni col pubblico.
L’ente ha tempo fino a 30 giorni per dare una risposta oppure motivare un eventuale rifiuto.

Il rifiuto della P. A può essere motivato da diverse ragioni:
1) interessi di Stato, come ad esempio per questioni di sicurezza nazionale;
2) interessi privati: privacy dei dati personali.
In caso di rifiuto il cittadino potrà fare ricorso:
1) al difensore civico, solo nel caso in cui l’istanza è stata presentata a un ente locale;
2) al TAR;
3) al Responsabile anticorruzione.

COME PRESENTARE L’ISTANZA

Utilizzare l’apposito modulo e inviarlo all’indirizzo pec:
protocollo.amministrazione@pec.comune.aquara.sa.it
oppure
info@comune.aquara.sa.it
allegando la scansione di un documento valido d’identità, oppure di persona presentando all’Ufficio
protocollo il modello cartaceo, allegando fotocopia di un documento d’identità valido.

Titolare del potere sostitutivo (di cui all’art. 2, comma 9 bis della legge 7.08.1990 n. 241) attivabile nei
casi di ritardo o mancata risposta: Dott.sa Silvana Mele (Segretario Comunale) indirizzo di posta
elettronica:
segretario.comuneaquara.org


Allegati:
Istanza Accesso civico per contenuti sito web

Istanza Accesso civico generalizzato


NOTA:
ai sensi delle Linee guida Anac FOIA (determinazione 1309/2016), le istanze di accesso saranno raccolte in un
apposito registro, che è in corso di istituzione.
[Corruzione] [Accesso Civico] [Accessibilità e dati aperti] [Obiettivi di accessibilità]
Responsabile Anticorruzione e Trasparenza:
Segretario Comunale Dott.sa Silvana Mele
(Decreto di nomina del 10.01.2018)
posta elettronica per segnalazioni:
segretario@comuneaquara.org
anticorruzione@comuneaquara.org

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