






PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall’art. 2 D.Lgs. 504/1992 ed espressamente richiamati dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota agevolata e la detrazione relative all’abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.
L’imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all’abitazione principale:
a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c. alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L’assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d’imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente
obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
SOGGETTI PASSIVI
In base a quanto stabilito dall’art. 9, comma 1, D.Lgs. 23/2011, sono soggetti passivi dell’imposta:
- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili a qualsiasi uso destinati;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo dell’imposta a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto
ESENZIONI
Sono esenti dal versamento dell’imposta municipale propria gli immobili indicati dall’art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:
- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi es ecutivi in Italia;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che
utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente non commerciale utilizzatore;
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984, in base all’elenco riportato nella circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993 n. 9.
2. Ai sensi dell’art. 91bis D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, dal 1° gennaio 2013, nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare dovesse presentare un’utilizzazione mista, l’esenzione troverà applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolga attività di natura non commerciale.
3. Sono altresì esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’I.S.T.A.T.
Abitazione principale
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano,come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
L’imposta municipale propria sull’abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate in Cat. A/1, A/8 ed A/9.
Estensione dell’esenzione prevista per le abitazioni principali
1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa,sono equiparate all’abitazione principale, ai fini dell’esenzione dall’imposta prevista dall’art. 1 comma 707, num. 3) L. 147/2013:
a) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;
c) le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di € 500,00.
In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. In tale ipotesi, in caso di mancata indicazione da parte del contribuente dell’unità immobiliare alla quale si deve applicare l’agevolazione, il Comune procede all’applicazione d’ufficio dell’esenzione nei confronti dell’immobile che determina il maggior importo dovuto da
parte del soggetto passivo, a condizione che la sussistenza dei requisiti per l’agevolazione sia stata correttamente dichiarata o comunicata all’Ente da parte dello stesso soggetto passivo. L’esenzione dall’imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell’unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.
DICHIARAZIONE
I soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Fare click qui per scaricare un modello vuoto di dichiarazione
Obblighi dichiarativi per gli enti non commerciali
Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente per via telematica, entro il 30 giugno di ogni anno, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, (ad oggi non ancora approvato).Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l’anno precedente deve essere presentata la dichiarazione per l’anno successivo.
VERSAMENTO IMU
Il versamento dell’IMU dovrà essere effettuato utilizzando i Codici Tributo e il Codice Comune di seguito riportati, mediante F24
IMU - Imposta Municipale Propria
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Consultare la guida passo passo prima di effettuare il CALCOLO ON LINE
Qualora abbiate bisogno semplicemente di un Mod. F24 vuoto, fare click qui per scaricare il Modello F24 semplificato (link)
Gli enti pubblici effettuano il versamento mediante modello "F24EP"
Codici tributo da inserire nel modello F24:
CODICE ENTE COMUNE A343
CODICI TRIBUTO:
• 3912 “IMU abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A/9
• 3916 “IMU aree edificabili”
• 3918 “IMU altri fabbricati
• 3925 “IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - quota Stato
• 3930 “IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - quota Comune
Il versamento dell’IMU si effettua in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre 2015
E’ data facoltà al contribuente di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
A partire dal 1^ giorno successivo alla scadenza della prima rata è possibile effettuare il ravvedimento operoso