Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l’Imposta unica comunale (IUC) basata sui presupposti impositivi costituiti dall’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, a sua volta articolata nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

L’IMU è dovuta dal possessore di immobili, esclusa l’abitazione principale ad eccezione degli immobili di lusso, mentre la TASI è posta a carico sia del possessore, sia dell’utilizzatore dell’immobile.

La TARI, che insieme con la TASI sostituisce dal 1° gennaio 2014 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali e aree scoperte.

La disciplina della IUC, contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Legge di Stabilità per l’anno 2014”, è stata integrata dalle norme di un apposito regolamento per definire nel dettaglio alcuni aspetti di rilievo relativi all’applicazione delle singole componenti del tributo.

La scadenza prevista per l’approvazione del regolamento è la stessa del bilancio di previsione.

Si forniscono di seguito in forma sintetica le informazioni di particolare interesse per il contribuente, insieme con le principali disposizioni normative disciplinanti le singole componenti del tributo.

E’ approvato con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione IMU/TASI enti non commerciali, da utilizzare, a decorrere dall’anno di imposta 2012, ai sensi dell’articolo 91-bis, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

AVVISO: IMU SUI TERRENI AGRICOLI (il Comune di Aquara rientra tra i territori Montani)

Terreni agricoli ai fini IMU, Esenzione,

In seguito al Consiglio dei Ministri n. 46 del 23/01/2015, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24/01/2015 il DL n. 4 del 24/01/2015 che rivede l'IMU agricola per il 2015 con effetti anche sul 2014.
Il DL stabilisce che:
    1. A decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:
    a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
    b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classifi cati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.
    2. L’esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b) , nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.
    3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all’anno di imposta 2014.
    4. Per l’anno 2014, non è, comunque, dovuta l’IMU per i terreni esenti in virtù del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 e che, invece, risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti. ...............

CONSULTAZIONE ELENCO
IUC - Imposta Unica Comunale (IMU -TASI-TARI)
IUC - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Aggiornamento  Settembre  2014  ·  Comune di Aquara  ·  E-Mail: info@comune.aquara.sa.it