






Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
La TASI non si applica ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all’attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall’IMU nel Comune di Aquara, in quanto interamente compreso nelle aree montane delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell’elenco dei Comuni predisposto dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011.
Anche ai fini TASI, costituisce presupposto per l’individuazione dei fabbricati strumentali all’attività agricola l’annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell’Ufficio del territorio.
Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d’imposta per tutti gli anni d’imposta ancora suscettibili di accertamento.
BASE IMPONIBILE
La base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’IMU, da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a Catasto, nel reddito dominicale per i terreni e nel valore di mercato per le aree edificabili.
Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un Classamento o di una rendita non conforme all’effettiva consistenza dell’immobile,
ove sussistano i presupposti per l’imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull’immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell’immobile, in attesa dell’iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.
Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all’immobile in relazione all’effettiva consistenza e destinazione d’uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l’imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.
Il Comune con la medesima deliberazione può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille.
Eventuali riduzioni o esenzioni, come stabilito dal comma 679 della Legge finanziaria per l’anno 2014, potranno essere stabilite dal Comune nel regolamento disciplinante la componente TASI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e determinate in sede di delibera dell'approvazione delle aliquote e delle tariffe.
- IL COMUNE DI AQUARA HA STABILITO L'ALIQUOTA DEL 2,5 PER MILLE PER LE SOLE ABITAZIONI PRINCIPALI
- PER GLI ALTRI FABBRICATI LA TASI NON E' DOVUTA
- PER LA TASI NON SONO PREVISTE AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI
(Vedi Delibera di approvazione delle tariffe)
Quanto paga il proprietario e quanto l'inquilino?
Nel caso in cui l’unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario, ad esempio inquilino o comodatario, il proprietario e l’occupante sono tenuti a pagare la TASI nel seguente modo:
- proprietario 90%
- occupante (ad es. inquilino o comodatario) 10%
NOTA: per il 2014, essendo la TASI applicata solo sull'abitazione principale, il caso non ricorre.
NOTA:
Poichè le aliquote sono state deliberate entro il 10 settembre, la prima scadenza (acconto) è fissata al 16 ottobre 2014
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
La misura della TASI posta a carico dell’occupante è definita dall’organo competente nell’ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. All’unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare non si applica l’eventuale detrazione accordata dal Comune alle abitazioni principali.
In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei con fronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree inuso
esclusivo.
DICHIARAZIONE (Scarica Modello)
I soggetti passivi d’imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU.
La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente.
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l’Ufficio del territorio.
Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’I.C.I. e dell’IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
Le denunce presentate ai fini dell’applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell’applicazione della quota d’imposta dovuta dall’occupante.
Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l’Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d’imposta.
In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell’IMU, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l’unica eccezione dell’abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà
formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l’Ufficio anagrafe del Comune. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l’applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall’art. 7bis D.Lgs. 267/2000, nell’importo massimo previsto dalla stessa disposizione.
In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini dell’applicazione della TASI e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall’anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.
TASI - Tassa servizi indivisibili
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Mediante F24 che potete generare nella sezione CALCOLO ON LINE
Modello F24 semplificato (link)
Gli enti pubblici effettuano il versamento mediante modello "F24EP"
Codici tributo da inserire nel modello F24
CODICE ENTE COMUNE A343
CODICI TRIBUTO: 3958
Il versamento della TASI ha le stesse scadenze dell'IMU (due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre)
E’ data facoltà al contribuente di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
A patrire dal 1^ giorno successivo alla scadenza della prima rata è possibile effettuare il ravvedimento operoso